Art. 11.
(Decadenza dal diritto).

      1. I soggetti di cui all'articolo 4 perdono il diritto all'erogazione della retribuzione

 

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sociale e alle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8:

          a) se sono assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato;

          b) se sono assunti con contratto a tempo parziale e indeterminato, qualora il loro reddito lordo annuo superi gli 8.500 euro;

          c) se diventano titolari di imprese di lavoro autonomo o cooperativo;

          d) se, iscritti alle liste dei centri provinciali per l'impiego, rifiutano per tre volte consecutive un'offerta di lavoro che garantisca loro il medesimo livello salariale e la medesima qualifica professionale dell'ultima occupazione svolta.