1. I soggetti di cui all'articolo 4 perdono il diritto all'erogazione della retribuzione
a) se sono assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato;
b) se sono assunti con contratto a tempo parziale e indeterminato, qualora il loro reddito lordo annuo superi gli 8.500 euro;
c) se diventano titolari di imprese di lavoro autonomo o cooperativo;
d) se, iscritti alle liste dei centri provinciali per l'impiego, rifiutano per tre volte consecutive un'offerta di lavoro che garantisca loro il medesimo livello salariale e la medesima qualifica professionale dell'ultima occupazione svolta.